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Abbonamenti con codice alfanumerico sostitutivo del valore facciale del titolo secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del D.M. 30 giugno 1992
La legge n. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) all’art. 1, comma 309, ha introdotto, per l’anno 2008, una nuova agevolazione fiscale concernente le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico al fine di promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici per il rilancio della mobilità collettiva sostenibile, urbana ed extraurbana, favorendo, nel quadro delle misure di politica ambientale, anche l’abbattimento delle emissioni inquinanti.
I biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale.
Il decreto prevede che il biglietto di trasporto deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:
a) ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logos distintivo dell'impresa e numero di partita IVA del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;
b) descrizione delle caratteristiche del trasporto;
c) ammontare dei corrispettivi dovuti;
d) numero progressivo;
e) data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.
Le indicazione di cui alle lettere b) e c) possono essere espresse anche in codice alfanumerico la cui decodificazione sia stata preventivamente comunicata al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, ovvero stampata sul titolo di trasporto stesso.
Le imprese di trasporto che si avvalgono della menzionata facoltà di esporre in codice alfanumerico l’ammontare dei corrispettivi dovuti e/o la descrizione delle caratteristiche del trasporto, sono tenute a rendere pubblica la decodificazione di tali codici relativamente al 2008, anche avvalendosi di canali telematici.
Trenitalia ha pubblicato i suddetti codici alfanumerici : clicca qui per scaricare il documento .
I biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale.
Il decreto prevede che il biglietto di trasporto deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:
a) ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logos distintivo dell'impresa e numero di partita IVA del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;
b) descrizione delle caratteristiche del trasporto;
c) ammontare dei corrispettivi dovuti;
d) numero progressivo;
e) data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.
Le indicazione di cui alle lettere b) e c) possono essere espresse anche in codice alfanumerico la cui decodificazione sia stata preventivamente comunicata al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, ovvero stampata sul titolo di trasporto stesso.
Le imprese di trasporto che si avvalgono della menzionata facoltà di esporre in codice alfanumerico l’ammontare dei corrispettivi dovuti e/o la descrizione delle caratteristiche del trasporto, sono tenute a rendere pubblica la decodificazione di tali codici relativamente al 2008, anche avvalendosi di canali telematici.
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